La Cassazione, con la sentenza n. 4677/2021 (clicca qui), afferma che spetta il risarcimento del danno morale al coniuge affidatario se il genitore obbligato a versare l’assegno di mantenimento non versa l’importo integralmente, perché viene così leso un legittimo diritto di credito.
La Cassazione ha deciso sull’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello, che ha ridefinito la pena per il reato di cui all’art. 570 c.p. bis che punisce la “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio.”
L’uomo ricorre però in Cassazione, ritenendo che il reato a lui contestato non possa configurarsi se i pagamenti sono stati da lui effettuati, sebbene parzialmente. Oltretutto l’uomo ritiene che non sia stato considerato il suo stato economico attuale, che era stato circoscritto ad una difficoltà momentanea, quando non lo era.
Secondo l’imputato non sarebbe giusto che a costituirsi parte civile sia stata l’ex moglie, dal momento che il mantenimento a cui lui deve assolvere riguarda solo i figli.
Ma per la Cassazione il ricorso dell’uomo è inammissibile. Il reato di cui all’art. 570 bis c.p. non viene integrato quando non vengono corrisposti i mezzi di sussistenza, ma quando non si provvede a erogare le somme stabilite in sede civile. Il coniuge che deve versare l’assegno non può decidere arbitrariamente di decurtare la somma stabilita in sede civile, ed il giudice non ha il dovere di accertare l’insussistenza dei mezzi economici.
L’uomo ha reiterato la sua condotta, pagando parzialmente la somma stabilita per un lungo periodo di tempo, e non saltuariamente.
Per quanto riguarda invece l’ex moglie, costituitasi parte civile, la Cassazione afferma che “deve sottolinearsi come al coniuge affidatario debba riconoscersi la qualità di persona offesa e di soggetto legittimato a costituirsi parte civile per ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla condotta illecita, consistita nell’omessa corresponsione delle somme previste, sia pur correlate ai figli minori, somme di cui il genitore affidatario è comunque creditore.”
La Corte d’Appello ha riconosciuto alla madre la piena legittimazione a costituirsi parte civile, e ha “ravvisato un profilo risarcitorio, correlato al danno morale derivante dalla condotta illecita del ricorrente, tale da giustificare le somme liquidate in favore della parte civile.”
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Fonte: studiocataldi.it